Il Dopolavoro Ferroviario viene
istituito con il Regio Decreto n° 1908 del 25 ottobre 1925 quale
struttura interna delle Ferrovie dello Stato denominata “Ufficio
Centrale del Dopolavoro Ferroviario” avente per scopo di “promuovere
il sano e proficuo impiego da parte degli agenti ferroviari delle ore
libere dal servizio ...” (Art. 1).
L’idea originaria sul dopolavoro è
del torinese Mario Giani, un ingegnere della filiale della
Westinghouse Corporation di Vado Ligure che aveva creato un’associazione
denominata “Dopolavoro Italiano” la quale partecipa alla VI Conferenza
Internazionale del lavoro tenutasi a Ginevra nel 1924.
L’Ufficio Centrale del Dopolavoro
Ferroviario provvede a riconoscere tutte le strutture locali che già
operano nel settore del tempo libero dei ferrovieri.
Il riconoscimento dell’Ufficio
Centrale, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regio Decreto, "è
subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla
esibizione dello statuto, dell’elenco degli aderenti, dei bilanci e
degli atti giustificativi dell’opera compiuta".
Queste strutture diventeranno
successivamente le Sezioni DLF il cui ordinamento sarà via via
regolamentato da leggi, decreti ministeriali e disposizioni aziendali.
Nel 1935 il Dopolavoro Ferroviario
contava 273 sedi territoriali per un totale di 134.784 soci.
Aree e fabbricati delle Ferrovie dello
Stato vengono assegnati al DLF in via di fatto o con verbale di consegna e
la materia sarà poi oggetto di un’organica regolamentazione con Decreti
Ministeriali emanati in applicazione della legge 668 del 27/7/1967.
Il 10/5/1995 le OO.SS. e le FS S.p.A.
in relazione alla riforma dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato e all’avvenuta trasformazione in S.p.A., provvedono a costituire
l’Associazione Nazionale DLF, organizzazione che nell’atto notarile è
stata posta in continuità con il preesistente “Ufficio Centrale DLF”
che veniva così soppresso.
Sul territorio la trasformazione del
DLF in Associazione si era già realizzata con la riforma del 1972. Un
apposito Decreto Ministeriale aveva definito, infatti, lo Statuto-tipo
delle Sezioni DLF; esso era già di tipo associativo come successivamente
stabilito da numerose sentenze giurisprudenziali, compresa la Corte di
Cassazione.
Attualmente il Dopolavoro Ferroviario
con le modifiche statutarie del 1998, in applicazione della legge 460/97,
è costituito da un’Associazione
Nazionale, centoundici
Associazioni territoriali, un’Associazione
Frequentatori.
I soci dell’Associazione Nazionale
sono le Associazioni territoriali e L’Associazione Frequentatori, le
quali, a loro volta, hanno come soci rispettivamente, l’una i
ferrovieri in servizio e in pensione, l’altra i familiari e
gli esterni.
Il Dopolavoro Ferroviario ha oggi in
dotazione un consistente patrimonio fatto di sedi sociali, di impianti
sportivi, di spazi per le attività ricreative, di aree verdi e di
strutture alberghiere, patrimonio che si trova oggi iscritto nello stato
patrimoniale della Società RFI.
Esso è stato costituito nel tempo
attraverso risorse dei Dopolavori Ferroviari e dei soci, con interventi
dei DLF regolamentati dall’art. 45 della legge 668/1977 e con
investimenti propri dei DLF nel periodo 1995/2002 ammontanti a
34.338.000,00 Euro.
Il Senato della Repubblica, il
21/11/2001, dopo apposita discussione e con il parere favorevole del
governo, in occasione della conversione in legge del decreto 351/2001
sulla cartolarizzazione dei beni immobili, ha approvato il 21/11/2001 il
seguente O.d.G.:
“Il Senato, rilevato che tra i beni
iscritti nello stato patrimoniale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
sono compresi gli impianti sportivi, le sedi sociali, gli spazi
associativi e ricreativi in possesso del Dopolavoro Ferroviario e che
detti beni sono stati realizzati con risorse del Dopolavoro Ferroviario e
dei soci lungo i 75 anni di vita del Dopolavoro Ferroviario; considerata
l’opportunità di salvaguardare i legittimi interessi patrimoniali e
giuridici del Dopolavoro Ferroviario e dei soci maturati in relazione agli
investimenti realizzati, impegna il governo: in sede di applicazione della
legge di emanazione dei relativi decreti e disposizioni ad adoperarsi per
la salvaguardia della peculiarità del Dopolavoro Ferroviario e delle
finalità sociali dei beni in concessione nonché ad adoperarsi al fine di
favorire la permanenza del Dopolavoro in detti immobili garantendo altresì
che gli organismi che dovessero subentrare nella loro proprietà ne
garantiscano la possibilità di acquisto in capo al Dopolavoro tenendo
conto altresì degli interventi apportati dal Dopolavoro con risorse
proprie”.
Attualmente
la definizione giuridica del possesso dei beni da parte del DLF è oggetto
di confronto tra le competenti strutture FS ed il Dopolavoro Ferroviario.
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